La Conferenza dei Servizi ex L. 241/90 è vista dai più come il toccasana del procedimento amministrativo. Io stesso, quando ero nella pubblica amministrazione, ne ho fatto buon uso. Vediamo però come il legislatore l’ha pensata e come è stata poi applicata, e se potrà continuare a sopravvivere così come viene intesa.

Non entro nella querelle se la Conferenza sia una nuova forma di organizzazione dell’amministrazione o solamente un modo diverso di condurre il procedimento. Qui mi interessa solo dire che il legislatore ha voluto cogliere, con la conferenza ex L.241/90 almeno due obiettivi: 1) mettere insieme più enti di fronte ad uno stesso problema; 2) costringere gli enti ad una decisione entro certi termini. E infatti ha delineato tipi diversi di conferenza. Anche qui, per non entrare nel dettaglio, e a costo di essere brutale nella semplificazione, dico che il legislatore ha previsto due grandi categorie di conferenze: una per far emergere gli interessi in gioco, o per capire che tipo di iniziativa e di procedimento occorreva mettere in cantiere; un’altra, infine, per decidere con tempi certi e secondo un meccanismo di maggioranza, facendo assumere alla determinazione finale di chiusura dei lavori un effettiva efficacia.

Ora: sulla prima non ho nulla da dire, se non che quest’aspetto di collegialità di fronte ad uno stesso tema è sicuramente positivo. Tutti gli enti ed il privato sono seduti intorno ad un tavolo e si cerca di comprendere quali saranno gli ostacoli da affrontare, quali i pareri da ottenere, quali gli interessi da sacrificare, e così via.

Sulla seconda occorre fare un approfondimento. La legge prevede che la conferenza sia convocata dando un congruo preavviso alle altre amministrazioni. La convocazione può essere accompagnata da copia di tutti gli elaborati, oppure no, ed in questo caso gli altri enti vedono la documentazione tecnica la prima volta nella prima seduta della conferenza. Benché la seconda opzione sembri meno convincente, la prima è paradossale: se devo inviare una copia del progetto a tutti gli enti, forse posso chiedere loro anche un parere ordinario. Soprattutto se (come ho visto fare nella maggior parte dei casi), i funzionari dei vari enti vengono a portare manualmente il loro parere! La conferenza di servizi, così interpretata, raggiunge in pieno l’obiettivo, ma opposto a quello che si prefiggeva la L. 241/90! I funzionari hanno fatto la loro istruttoria e portano il loro parere in conferenza! I meno motivati a perdere la mattinata inviano via fax il loro parere al responsabile della conferenza. Può sembrare, come dicevo sopra, che l’obiettivo sia stato raggiunto: le varie amministrazioni si sono espresse, e nei tempi di convocazione della conferenza. Ma allora perché l’invio di un parere, in modalità ordinaria, è così difficile? Perché la conferenza decide “a maggioranza”, e l’eventuale silenzio è considerato nullo rispetto al procedimento. Ma allora anche qui perché il procedimento ordinario si inceppa? Perché non introdurre il silenzio-assenso per gli endo-procedimenti o pareri, autorizzazioni e quant’altro?  C’era bisogno di far spostare fisicamente i funzionari?

La L. 241/90 non ha poi chiarito in maniera esaustiva come ci si debba comportare in caso di conferenze di servizi ove sia prevista una variante al PRG comunale, o meglio la legge non ha mai chiarito chi debba andare in conferenza, se il sindaco o il dirigente. La legge recita testualmente così: “Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.”

Ora, l’organo competente ad esprimere la volontà dell’ente rispetto ad una variante al PRG è il Consiglio Comunale. Ne deriva che il consiglio dovrebbe legittimare qualcuno (Sindaco o dirigente), ad andare in conferenza. A mio parere il Sindaco, in assenza della deliberazione del Consiglio, non è legittimato ad esprimere la volontà di variare il PRG. Se poi in conferenza vi sono aspetti tecnici ulteriori da considerare e ponderare, credo che il sindaco non ne abbia nemmeno, di fatto (salvo eccezioni), la capacità. Non ci sarebbe alcun problema, se il Consiglio potesse legittimare. Ma spesso i tempi di convocazione del consiglio non coincidono con quelli della conferenza. Ne deriva che spesso ho assistito a conferenze in cui veniva il sindaco di turno, o allora veniva un dirigente, a cui però l’ente procedente non riconosceva la legittimità delle proprie decisioni perché senza “delega” del sindaco o men che meno, del Consiglio.

Adesso il quadro è ancora mutato. Infatti la L. 241/90 (ed ora anche le prossime leggi regionali) prevedono la validità della conferenza di servizi svolta in via telematica. E’ evidente che se vale per via telematica, le persone dovrebbero spostarsi di meno (si spera). Si spera che gli elaborati siano stati trasmessi per via cartacea o telematica e che tutti gli enti ne abbiano contezza. Ma allora a questo punto non si vede perché l’amministrazione procedente debba obbligare gli altri a darsi un appuntamento telematico, dove comunque varrà ancora la traccia documentale scritta. Credo che sia ipotizzabile un procedimento complesso, composto da vari apporti, che si strutturi tipo un forum. La conferenza rimarrebbe insomma sempre aperta ai contributi, fissando un tempo massimo in cui detti contributi debbono pervenire. Passato il termine il responsabile del procedimento potrebbe chiudere con provvedimento conforme alla determinazione di chiusura dei lavori.

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